Servizi erogati

Riferimenti normativi:

Articolo 32, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Le pubbliche amministrazioni inoltre, individuati secondo le previsioni dell’Articolo 10, comma 5 i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati che ne derivano e il relativo andamento nel tempo.

D.Lgs. n. 198/2009 “Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”, cd. “class action”:
Articolo 1, comma 2: “Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione”;
Articolo 4, comma 2: “Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’Articolo 1, comma 2”;
Articolo 4, comma 6: “Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione”.

Articolo 41, comma 6 del D,Lgs. n. 33/2013
Gli enti che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e Articolo 8, comma 1 del D.Lgs n. 179/2016 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale”
Per i servizi in rete (on-line), le Pubbliche Amministrazioni consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
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La Carta dei servizi è il documento che rappresenta il punto di incontro tra l’Azienda e i cittadini e si pone come strumento utile per la condivisione delle informazioni sui servizi erogati, le modalità di tutela e partecipazione dei cittadini, i quali possono contribuire al concreto controllo della qualità dei servizi e al continuo miglioramento delle prestazioni.

Riferimento normativo:

Articolo 32, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

La class action, o azione di classe, è un’azione legale collettiva che permette a più persone di far valere in giudizio dei diritti individuali identici, lesi da un’impresa o un ente pubblico, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento per un danno omogeneo, riducendo i costi e aumentando la forza probatoria attraverso un procedimento giudiziario unificato.

Riferimento normativo:

Il D.Lgs. n. 198/2009 “Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”, cd. “class action” prevede:
all’Articolo 1, comma 2: “Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione”;
all’Articolo 4, comma 2: “Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’Articolo 1, comma 2”;
all’Articolo 4, comma 6: “Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione”.

L’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che “per costi contabilizzati dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell’ approvazione di uno schema tipo, così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.”

Riferimento normativo:

Articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”
Le pubbliche amministrazioni, individuati secondo le previsioni dell’Articolo 10, comma 5 i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati che ne derivano e il relativo andamento nel tempo.

L’Articolo 32 del D.Lgs n. 33/2013 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”) originariamente prevedeva al comma 2, lettera b), l’obbligo di di pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
La norma è stata abrogata ad opera dell’Articolo 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 97/2016, per cui l’obbligo di pubblicazione non è più sussistente.

In questa sezione sono pubblicati, conformemente all’ articolo 41, comma 6 del D.Lgs. n.33/2013, i dati relativi ai tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Riferimenti normativi:

Articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005
“Codice dell’amministrazione digitale”
Articolo 8, comma 1 del D.Lgs n. 179/2016
“Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale”

Per i servizi in rete (on-line), le Pubbliche Amministrazioni consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.