Servizi erogati
Riferimenti normativi:
Articolo 32, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Le pubbliche amministrazioni inoltre, individuati secondo le previsioni dell’Articolo 10, comma 5 i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati che ne derivano e il relativo andamento nel tempo.
D.Lgs. n. 198/2009 “Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”, cd. “class action”:
Articolo 1, comma 2: “Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione”;
Articolo 4, comma 2: “Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’Articolo 1, comma 2”;
Articolo 4, comma 6: “Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione”.
Articolo 41, comma 6 del D,Lgs. n. 33/2013
Gli enti che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e Articolo 8, comma 1 del D.Lgs n. 179/2016 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale”
Per i servizi in rete (on-line), le Pubbliche Amministrazioni consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
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