Adempimenti, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 2017/625, in ordine ai controlli sull’applicazione delle norme su alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari
Riferimento normativo:
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
Articolo 11
“Trasparenza dei controlli ufficiali”
1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.
Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:
a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
b)il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
c)il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’articolo 138; e
d)il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’articolo 139.
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del secondo comma del presente paragrafo possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti stabiliscono procedure per garantire che le eventuali inesattezze nelle informazioni messe a disposizione del pubblico siano opportunamente rettificate.
3. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e
b) esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.
Si riportano inoltre i “considerando” nn. 39 e 68 al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
I “considerando” sono paragrafi introduttivi a premessa di un atto legislativo europeo e, spiegando il perché di una regola, indicano gli obiettivi percorsi e aiutano a capire il significato del testo.
Si trovano all’inizio del documento, prima degli articoli veri e propri, e iniziano sempre con la frase “considerando che”.
Considerando n. 39
“Le autorità competenti agiscono nell’interesse degli operatori e del pubblico in quanto, esperendo le opportune azioni di verifica, garantiscono il mantenimento degli elevati livelli di protezione stabiliti dalla legislazione dell’Unione sulla filiera agroalimentare e assicurano che l’osservanza di tale legislazione sia verificata in tutta la filiera agroalimentare a mezzo dei controlli ufficiali. Le autorità competenti, nonché gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti, dovrebbero quindi essere responsabili nei confronti degli operatori e del pubblico dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli ufficiali da essi svolti. Essi devono garantire l’accesso alle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e pubblicare regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e sui risultati ottenuti. Alle autorità competenti dovrebbe altresì, a determinate condizioni, essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali. L’utilizzo di regimi di rating da parte degli Stati membri dovrebbe essere consentito e incoraggiato quale mezzo per accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare, a condizione che tali regimi offrano le adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei necessari meccanismi che garantiscano che il rating rispecchi accuratamente l’effettivo livello di conformità; in particolare si dovrebbero incoraggiare le autorità competenti a garantire che il rating si basi sui risultati di vari controlli ufficiali oppure, nel caso in cui il rating si basi sul risultato di un singolo controllo ufficiale e i risultati sono sfavorevoli, che i controlli ufficiali seguenti siano eseguiti entro tempi ragionevoli. È particolarmente necessaria la trasparenza dei criteri di rating affinché possano essere raffrontate le migliori prassi e possa essere preso in considerazione nel tempo lo sviluppo di un approccio coerente a livello di Unione.”
Considerando n. 68
“Il finanziamento dei controlli ufficiali mediante le tariffe o i diritti riscossi a carico degli operatori dovrebbe essere improntato alla massima trasparenza, in modo da consentire ai cittadini e alle imprese di comprendere il metodo e i dati utilizzati per stabilire le tariffe o i diritti.”