Collegio di Direzione

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quater del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio di Direzione é organo dell’Azienda.

Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio di Direzione:

– concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluso i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
– concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
– partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

Ai componenti, infine, non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

I membri componenti del Collegio di Direzione sono stati nominati con la deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 03/07/2023, disponibile al seguente link:

https://www.asl1sassari.it/wp-content/uploads/2023/10/Delibera_Collegio_di_Direzione.pdf

 

Il funzionamento dell’organo è disciplinato dal Regolamento aziendale disponibile al seguente link:

https://www.asl1sassari.it/wp-content/uploads/2023/12/PDEL_2023_0001534_COLLEGIO_DI_DIREZIONE_ASL_SASSARI-_Regolamento_di_organizzazione_e_funzionamento.pdf

 

Si riporta l’articolo 9 del vigente Atto Aziendale:

Art. 9 – Il collegio di direzione

1. Il collegio di direzione è l’organo deputato a supportare la direzione aziendale nel perseguimento della missione aziendale e nel governo complessivo dell’Azienda.
2. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, dei programmi di formazione e delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria. Concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
3. Il collegio di direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale sulle questioni attinenti al governo delle attività cliniche di valenza aziendale.
4. Ai componenti del collegio di direzione non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
5. Il collegio di direzione:
– È presieduto dal direttore generale, salvo delega al direttore sanitario o amministrativo per la trattazione di temi rientranti nella sua specifica competenza.
– Si riunisce di norma una volta al trimestre.
– È composto dai seguenti dirigenti: il direttore sanitario e amministrativo, il direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore unico dei presidi ospedalieri, i direttori dei distretti, i direttori dei dipartimenti territoriali, il direttore del dipartimento delle professioni sanitarie.
– Possono essere chiamati a partecipare alle sedute del collegio di direzione, su richiesta dello stesso, i dirigenti facenti parte dello staff della direzione generale e i direttori delle strutture complesse, in rapporto a specifici temi oggetto di discussione.
6. L’esame istruttorio degli argomenti all’esame del collegio di direzione può essere sviluppato mediante gruppi di lavoro.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica

22 Settembre, 2025