Collegio Sindacale, Collegio di Direzione, consulenti e collaboratori

La sezione contiene le informazioni relative:
– al Collegio Sindacale
– al Collegio di Direzione
– ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza conferiti a soggetti interni o esterni (soggetti percettori, natura e durata dell’incarico e ammontare erogato)

Riferimenti normativi:

Articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”
Articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici”

Ai sensi dell’Articolo 9-bis. comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013,
gli obblighi di pubblicazione di cui alla presente sezione sono adempiuti “mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.”

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quater del D.Lgs. n. 502/1992 il Collegio Sindacale é organo dell’Azienda, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute.

Ai sensi dell’articolo 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio Sindacale:

– verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
– vigila sull’osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
– riferisce alla Regione, almeno trimestralmente e comunque ogni qualvolta essa lo richieda, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità e trasmette periodicamente – comunque con cadenza almeno semestrale – una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Conferenza dei Sindaci e al Sindaco del comune capoluogo della Provincia dove è situata l’Azienda stessa;
– i componenti possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quater del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio di Direzione é organo dell’Azienda.

Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio di Direzione:

– concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluso i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
– concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
– partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

Ai componenti, infine, non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.