Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Riferimento normativo:

D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici
Articoli da 215 a 219 e Allegato V.2

Il Collegio Consultivo Tecnico è un organo tecnico straordinario avente la funzione preventiva della risoluzione delle controversie che possono rallentare o compromettere l’iter realizzativo del contratto d’appalto o comunque influire sulla sua regolare esecuzione.

L’attivazione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria solo per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Quanto ai contratti di servizi e forniture la costituzione è sempre facoltativa.

 

Il MIT -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  (Parere n. 4015/2026), ha chiarito che l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico non scatta per tutti i lavori sopra soglia UE.

Ai sensi dell’art. 215, co. 1, D.Lgs. 36/2023, esso è obbligatorio solo per lavori diretti alla realizzazione di un’opera pubblica, intendendo quest’ultima il risultato di un insieme di lavori con autonoma funzione economica o tecnica, stabilendo pertanto, quale criterio decisivo in merito, la finalità funzionale dell’intervento, non il solo importo dell’appalto.

Link al parere MIT: 

Parere MIT 4015/2026

 

Non risulta presso la ASL n. 1 di Sassari la costituzione di Collegi Consultivi Tecnici

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