Attività e procedimenti

Ai sensi dell’Allegato al D.Lgs. n. 33/2013, la presente sotto-sezione deve contenere le seguenti sotto-sezioni di secondo livello:

Dati aggregati attività amministrativa
Articolo 24, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
La norma è stata abrogata ad opera del D.Lgs. n. 97/2016

Tipologie di procedimento
Articolo 35 del D.Lgs. n. 33/2013

Monitoraggio tempi procedimentali
Articolo 24, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
La norma è stata abrogata ad opera del D.Lgs. n. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Articolo 35, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013

Dati aggregati attività amministrativa

Riferimento normativo:

Articolo 24, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa”

La norma è stata abrogata ad opera dell’Articolo 43, comma1, lettera c) del D.Lgs. n. 97/2016
Abrogazioni
“1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
c) l’articolo 24;”

Tipologie di procedimento

Riferimento normativo:

Articolo 35, comma del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi”

L’obbligo di trasparenza riguarda, per ciascuna tipologia di procedimento, le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;

c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Monitoraggio tempi procedimentali

Riferimento normativo:

Articolo 24, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa”

La norma è stata abrogata ad opera dell’Articolo 43, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 97/2016
Abrogazioni
“1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
c) l’articolo 24;”

Acquisizione d’ufficio dei dati

Riferimento normativo:

Articolo 35, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione relativi ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati.

“3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.”