Collegio di Direzione
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quater del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio di Direzione é organo dell’Azienda.
Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio di Direzione:
– concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluso i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
– concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
– partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Ai componenti, infine, non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
I membri componenti del Collegio di Direzione sono stati nominati con la deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 03/07/2023, disponibile al seguente link:
https://www.asl1sassari.it/wp-content/uploads/2023/10/Delibera_Collegio_di_Direzione.pdf
Il funzionamento dell’organo è disciplinato dal Regolamento aziendale disponibile al seguente link:
Si riporta l’articolo 9 del vigente Atto Aziendale:
Art. 9 – Il collegio di direzione
1. Il collegio di direzione è l’organo deputato a supportare la direzione aziendale nel perseguimento della missione aziendale e nel governo complessivo dell’Azienda.
2. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, dei programmi di formazione e delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria. Concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
3. Il collegio di direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale sulle questioni attinenti al governo delle attività cliniche di valenza aziendale.
4. Ai componenti del collegio di direzione non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
5. Il collegio di direzione:
– È presieduto dal direttore generale, salvo delega al direttore sanitario o amministrativo per la trattazione di temi rientranti nella sua specifica competenza.
– Si riunisce di norma una volta al trimestre.
– È composto dai seguenti dirigenti: il direttore sanitario e amministrativo, il direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore unico dei presidi ospedalieri, i direttori dei distretti, i direttori dei dipartimenti territoriali, il direttore del dipartimento delle professioni sanitarie.
– Possono essere chiamati a partecipare alle sedute del collegio di direzione, su richiesta dello stesso, i dirigenti facenti parte dello staff della direzione generale e i direttori delle strutture complesse, in rapporto a specifici temi oggetto di discussione.
6. L’esame istruttorio degli argomenti all’esame del collegio di direzione può essere sviluppato mediante gruppi di lavoro.
Ultima modifica
22 Settembre, 2025