Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

Riferimenti normativi:

Articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
L’obbligo di pubblicazione riguarda l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Articolo 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001
“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”
[…] le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo

Articolo 8, comma 3 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con la Legge 20 aprile 2026, n. 50
”Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese.
I soggetti [fra cui le ASL] di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all’allegato B al predetto Decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli […] 18 […] del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI GLI INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

Il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con la Legge 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», dispone:

Art. 8
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese
3. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 [fra cui le ASL], che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all’allegato B al predetto Decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli […] 18 […] del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Questa Amministrazione pertanto, ai sensi del disposto dell’articoli 8, comma 3, del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con la Legge 20 aprile 2026, n. 50  si avvale per la presente sezione della propria “Amministrazione Trasparente” del rinvio alla

Banca Dati Anagrafe delle prestazioni Unificata del sistema PerlaPa del DFP-Dipartimento Funzione Pubblica

consultabile al seguente collegamento ipertestuale-link:

https://consulentipubblici.dfp.gov.it/

 

Il Responsabile aziendale dell’Anagrafe delle Prestazioni” aziendale (designato dal rappresentante legale dell’ente) coordina il sistema e ne autorizza l’accesso ai soggetti che, presso le strutture che affidano o autorizzano un incarico a dipendenti, vengono abilitatiti quali Inseritore ed eseguono l’inserimento nella Banca Dati dei dati previsti dall’Articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il “Responsabile aziendale dell’Anagrafe delle Prestazioni” e gli “Inseritori” operano in autonomia rispetto al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), al quale spetta la vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza.

 

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L’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’Articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013 viene comunque adempiuto anche mediante la pubblicazione delle seguenti

TABELLE ANNUALI RECANTI I DATI RELATIVI A INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI A DIPENDENTI

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